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Quote Assemblea dei Comuni
L'art. 4 dello Statuto definisce le quote di partecipazione degli Enti consorziati.
Detto articolo stabilisce che le quote di partecipazione degli Enti consorziati sono definite, in prima attuazione, in base al criterio della popolazione residente al 31.12.2020 per l’80%, mentre il restante 20% è assegnato in base al criterio della superficie.
Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l’effettiva potestà d’intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Le quote di partecipazione sono aggiornate dall’Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall’Assemblea per effetto e in ragione della verifica triennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse .
Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l’adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.
A seguito dell'approvazione del nuovo Statuto consortile, ai sensi della Legge Regionale del Piemonte n. 1/2018, con delibera n. 11 del 23 novembre 2021 l'Assemblea ha approvato le nuove quote di partecipazione degli Enti consorziati.